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circolare operativa 3/2019

18 Gennaio 2019

Fatturazione elettronica: l’agenzia chiarisce alcuni casi dubbi

Di seguito alcuni dei chiarimenti dell’agenzia delle entrate.

  1. L’unica fattura è quella elettronica

Se il fornitore non emette la fattura elettronica (salvo limitati casi di esonero, es. forfetari), trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa e ilcessionario/committente (titolare di partita IVA) non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura portando in detrazione l’IVA relativa.

  1. Data della fattura

Fattura immediata: nel campo “Data” del file Xml va indicata la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione/trasmissione della fattura allo Sdi;

fattura differita: la data della fattura è la data di emissione della fattura poiché all’interno della stessa fattura sono riportati i dati del DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.

  1. Autofatture

Le autofatture su acquisti interni in reverse charge (es. servizi di pulizia e manutenzione su edifici) devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD1”

  1. Lettere di intento

Le fatture emesse a esportatori abituali devono recare gli estremi della dichiarazione d’intento.

  1. Come rifiutare una fattura ricevuta

E’ possibile solo con canali diversi dallo Sdi (es. email o pec).

  1. Clienti consumatori finali

L’operatore Iva è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche ai consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia cartacea o pdf della fattura elettronica emessa, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

  1. Commercianti al dettaglio

Se il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chiede l’emissione della fattura, l’esercente può alternativamente:

- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale (con scorporo del relativo ammontare dai corrispettivi giornalieri) da utilizzare come documenti idonei (in quanto equipollenti al DDT) per l’emissione di una “fattura differita”

- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica (come consentito fino al 30.6 o, se mensili, al 30.9, successivamente entro 10 giorni), la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente quietanza, scontrino/ricevuta fiscale o stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

  1. Enti terzo settore

Un ente non commerciale che esercita sia attività istituzionali sia attività commerciali, comunica al fornitore il proprio codice fiscale se effettua l’acquisto per fini istituzionali, la partita iva in caso di acquisto per finalità commerciali.

  1. Fatture fuori campo iva

Non sono obbligatorie; qualora emesse, il "codice natura" da utilizzare è “N2”.

  1. Fatture a non residenti

Le fatture elettroniche emesse a soggetti non residenti devono recare il codice destinatario XXXXXXX (evitando la comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA); se però gli stessi sono identificati in Italia ai fini Iva occorre inserire il valore “0000000”.

  1. Fattura con solo iva

Per l’emissione è necessario utilizzare il tipo documento “Fattura semplificata”.

  1. Distributori di carburante

Su questo l’Agenzia non si è pronunciata, ma fare rifornimento “documentato” è diventato complicato: i casi limite sono il rifiuto all’emissione della fattura elettronica o l’addebito di una commissione; generalmente è necessario scaricare l’applicazione utilizzata dai distributori che consente il riconoscimento del QR code o la fotografia della ricevuta erogata dal distributore e la conseguente emissione della FE.

circolare operativa n. 2/2019

16 Gennaio 2019

Fatture con data 2018 trasmesse nel 2019

L’Agenzia delle entrate, resasi conto delle difficoltà conseguenti alla prima applicazione dell’obbligo della fatturazione elettronica, ha integrato sul proprio sito la risposta fornita al seguente quesito del 27 novembre (FAQ 20) “Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?”

specificando (tralasciamo le confuse considerazioni preliminari) che “in definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.

Si ricorda comunque che (vedi nota informativa 19/2018) l’iva relativa alle fatture datate 2018 e ricevute nei primi 15 giorni di gennaio 2019 non può essere detratta nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (entro il 16 gennaio 2019) ferma restando la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione a decorrere dalla liquidazione del mese di ricezione (gennaio) e fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (30 aprile 2020).

circolare operativa n. 1/2019

11 Gennaio 2019

Imposta di bollo su fatture elettroniche e altri documenti informatici

Con D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo iva presente sul proprio sito istituzionale.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale o utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche soggette al pagamento dell'imposta di bollo devono riportare l’annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018”.

Il D.M. stabilisce anche che il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti ed ai registri informatici emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

circolare operativa n. 14-2018

21 Dicembre 2018

Dal 1° gennaio acquisti di carburante senza scheda

A partire del 1° gennaio 2019, la documentazione degli acquisti di carburante da parte dei titolari di partita iva dovrà avvenire mediante fattura elettronica, per ricevere la quale è necessario comunicare i propri dati anagrafici e fiscali all’impianto stradale di distribuzione, così da ricevere la fattura elettronica all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario), se questo è stato registrato preventivamente oppure, in assenza di indirizzo telematico registrato, reperirla nell’apposita area del sito dell’Agenzia.

A tali fini, è opportuno (anzi, necessario nei casi di chiusura dell’impianto), dotarsi del c.d. QR-code, che consente al distributore di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i dati anagrafici, il numero di partita iva e l’indirizzo telematico dell’acquirente. Rimane fermo l’obbligo di effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito, carte di debito, carte prepagate).

Circolare operativa n. 13/2018

17 Dicembre 2018

Il D.M. 12 dicembre 2018 ha fissato dal 1° gennaio 2019 il saggio degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) al 0,8% (0,3% fino al 31.12.2018).

Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro.
Il saggio legale non è da confondere con il tasso annuale degli interessi di mora, pari al 3,01%, (dal 15 maggio 2018) dovuto da chi paga in ritardo le somme iscritte a ruolo, ingiustificatamente superiore a quello che l’Amministrazione Finanziaria (2%) riconosce sui ritardi nei rimborsi.