Info Flash

INFO FLASH N. 12

26 Marzo 2020

NUOVO ELENCO ATTIVITA' ESSENZIALI - NUOVO D.L. MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA

NUOVO ELENCO ATTIVITA' ESSENZIALI

D.L. 25 MARZO 2020, N.19: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA COVID-19

NUOVO ELENCO ATTIVITA’ ESSENZIALI

E’ stato pubblicato il decreto Mise-Mef (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg) con l’elenco aggiornato dei codici ateco relativi alle attività essenziali, con 5 nuove voci, 7 uscite e 8 limitazioni, e la precisazione che i comparti non considerati più essenziali rispetto al perimetro del Dpcm del 22 marzo dovranno ultimare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo.

Si segnala anche l’utile circolare di Confindustria a commento del Dpcm 22 marzo (https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/documenti/faq-dpcm-22-marzo-2020-interpretazione-delle-misure-riguardanti-le-attivita-produttive-industriali-e-commerciali).

 

D.L. 25 MARZO 2020, N.19: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA COVID-19

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg), avente effetto dal 26 marzo, ha stabilito quanto segue:

1) per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il Governo può adottare nuovi Dpcm che introducano, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale, per periodi  predeterminati di durata non  superiore  a  30  giorni,  reiterabili  e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, 29 tipologie di misure restrittive (indicate all’art. 1, co.2);

2) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di  aggravamento  del   rischio sanitario, le Regioni possono adottare ordinanze ulteriormente restrittive negli ambiti indicati dall’art. 1, co.2 (che però non incidano sulle attività essenziali) che restano in vigore fino alla pubblicazione del Dpcm;

3) le ordinanze fino ad oggi adottate dalle Regioni e dei sindaci restano in vigore fino al 4 aprile;

4) il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione da 400  a 3.000 euro, aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

INFO FLASH N. 11

24 Marzo 2020

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DOPO IL 25 MARZO

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere, ha previsto che siano chiuse dal 23 marzo al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell’allegato al decreto

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf) che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere, ha previsto che siano chiuse dal 23 marzo al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell’allegato al decreto (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf), consentendo la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse (indicate nell’allegato del DPCM), dei servizi essenziali e di pubblica utilità nonchè dell’industria dell’aerospazio e della difesa,  oltre alla prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto.

Sui siti delle associazioni delle imprese sono disponibili facsimili dei moduli di comunicazioni alle Prefetture nonché il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti (es. https://www.assolombarda.it/servizi/assolombarda-e-confindustria/informazioni/coronavirus-covid19), di cui devono munirsi i dipendenti per recarsi al lavoro. Le imprese costrette a chiudere possono continuare ad operare in modalità smart working e possono, entro il 25 marzo, completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Si suggerisce alle imprese la cui attività non è sospesa di inviare ai fornitori di prodotti e servizi necessari a garantire la continuità della filiera richiesta scritta che potrà dai medesimi essere opportunamente utilizzata (e anche allegata) nelle istanze alla Prefettura. Consigliabile risulta anche contattare le Prefetture competenti per verificare ulteriori richieste per la validità della comunicazione (es. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, numero o nominativo dei dipendenti operanti sui siti, ecc.).

INFO FLASH N. 10

20 Marzo 2020

L’INPS E IL CORONA VIRUS: NON SONO SOSPESI I CONTRIBUTI TRATTENUTI AL DIPENDENTE

Sta creando scompiglio la presa di posizione dell’Inps secondo cui (circolare 12.3.2020, n. 37/2020) i contributi previdenziali trattenuti in busta paga dal datore di lavoro devono essere versati entro il 20 marzo anche da parte dei datori di lavoro rientranti in una delle categorie per le quali il D.L. “Cura Italia” dispone il pagamento al 1° o al 30 giugno.

Si tratta di un’interpretazione che non tiene conto del tenore della sospensione disposta dal decreto, che si riferisce indistintamente ai “contributi previdenziali”, e del tutto aliena al contesto di emergenza che stanno vivendo le aziende. Il nostro studio ritiene quindi che anche la quota trattenuta al dipendente rientri nella sospensione, ma non può esimersi dal segnalare il non condivisibile, nonché privo di buon senso, orientamento dell’Inps.

INFO FLASH N. 9

15 Marzo 2020

CORONA VIRUS: ACCORDO SINDACATI-IMPRESE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Oggi, 14 marzo, Governo e Parti sociali (Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil) hanno sottoscritto un protocollo condiviso contenente indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia di COVID-19

con particolare riferimento a: informativa ai dipendenti; modalità di ingresso in azienda e di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione spazi comuni; organizzazione del lavoro in azienda; gestione entrate e uscite dei dipendenti; spostamenti interni e riunioni; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.

INFO FLASH N. 8

14 Marzo 2020

PROROGATI I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che i termini dei versamenti previsti al 16 marzo 2020 saranno prorogati con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. 

INFO FLASH N. 7

12 Marzo 2020

LA GESTIONE DEL PERSONALE NELL’EMERGENZA CORONA VIRUS

L’emergenza coronavirus pone i datori di lavoro di fronte all’esigenza di utilizzare nel modo più corretto gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento e incentivati dai provvedimenti straordinari finora approvati dal Governo, per la gestione del personale.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, adottando tutte le misure idonee a ridurre l’esposizione al rischio, tra cui:

- individuare, con Medico Competente e RSPP, adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti monouso e mascherine certificate) e predisporre un piano di emergenza specifico, che preveda misure di intervento adeguate in caso di rischio di contagio;

- verificare la necessità di prevedere un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria (ad es. misurazione della temperatura ai dipendenti all’ingresso), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinte, dipendenti immunodepressi, ecc.);

- informare e formare i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori; 

- aggiornare l’informativa in materia di salute e sicurezza in caso di smart working, integrandola con la previsione delle cautele opportune (ad es. evitare di lavorare in luoghi pubblici/affollati), con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente.

Non pare necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi, per la parte «rischio agente biologico».

Sospensione dell’attività sui luoghi di lavoro a puro scopo precauzionale

Il dpcm 11 marzo 2020 raccomanda il “massimo utilizzo”:

- degli ordinari istituti di legge e contratto collettivo, quali ferie e permessi, che prevedono in ogni caso un accordo di fondo con i singoli lavoratori che, soprattutto in tale straordinaria circostanza, non possono opporre rifiuto alla richiesta del datore di lavoro;

- del lavoro agile (o smart working), attivabile su tutto il territorio nazionale senza accordo scritto effettuando in via telematica la comunicazione (con una semplice autocertificazione) ai servizi competenti per l’attivazione dello strumento.

Sospensione dell’attività sui luoghi di lavoro per provvedimento della Pubblica autorità

Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un dpcm, ivi compreso l’ultimo dell’11 marzo, i dipendenti possono essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c.

Sospensione dell’attività per antieconomicità

I dipendenti degli esercizi commerciali chiusi per antieconomicità nella prosecuzione dell’attività, che non hanno a disposizione un monte ore ferie e permessi sufficiente e per i quali non risulta attivabile il lavoro da remoto, dovrebbero conservare il diritto alla retribuzione, anche se la straordinarietà delle circostanze alimenta dubbi al riguardo.

Ammortizzatori sociali

Per effetto del dpcm 11 marzo 2020, tutto il territorio nazionale è soggetto a ordinanza restrittiva e l’ordinamento già prevede la cassa integrazione guadagni ordinaria, per l’ipotesi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, tra cui rientra la sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori. Si tenga tuttavia conto che lo smaltimento preventivo delle ferie (e dei permessi), per quanto non obbligatoria, è comunque raccomandata, sia perché talvolta prevista dagli accordi sindacali, sia perché incoraggiata dall’Inps, sulla base di considerazioni di tutela dell’interesse pubblico.

Nell’emergenza, il Governo ha finora varato, tra le altre, talune misure di sostegno al reddito con l’introduzione di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro a carattere derogatorio rispetto alle soluzioni classiche previste dall’ordinamento (D.L. 9 marzo 2020, n. 9), ma si attende un ulteriore decreto di rilevanza nazionale che semplifichi l’iter di accesso agli strumenti d’intervento utilizzabili per le conseguenze dell’epidemia estendendone i limiti di durata temporale; tuteli le aziende con meno di sei dipendenti; in generale, garantisca a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.

Studio verna raccomanda i clienti, per quanto possa occorrere, a prendere contatto coi rispettivi avvocati giuslavoristi/consulenti del lavoro ai fini di attivare tempestivamente tutti gli strumenti a tutela anche dei dipendenti, rimanendo a disposizione per qualsiasi supporto al riguardo e per un pronto aggiornamento sui provvedimenti in corso di emanazione.

INFO FLASH N. 6

5 Marzo 2020

PRIMO DECRETO CORONA-VIRUS

Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19, prevede per tutti i contribuenti la proroga:

  • dal 9 al 31 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e delle comunicazioni dei dati per la precompilata 2020,
  • dal 23 luglio al 30 settembre per l’invio del modello 730 precompilato da parte di CAF ed intermediari.

Il decreto ha anche previsto:

  • la sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile di parte dei versamenti fiscali (cartelle di pagamento, avvisi di addebito enti previdenziali, avvisi di accertamento esecutivi, rottamazione-ter, diritti camerali e utenze) per i contribuenti residenti nelle c.d. “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) o che si avvalgono di intermediari ivi residenti;
  • la sospensione fino al 30 aprile 2020 per tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020.

INFO FLASH N. 5

21 Febbraio 2020

TERMINI DI STAMPA DEI LIBRI CONTABILI E FISCALI RELATIVI AL 2018

I libri e le scritture contabili dell'impresa (libro giornale, mastrini, libri iva, libro inventari, libro beni ammortizzabili) possono essere tenuti:

- con modalità tradizionali, cioè su supporto cartaceo, avvalendosi anche di sistemi elettronici;

- con modalità informatiche (conservazione digitale).

A seguito della semplificazione introdotta dal D.L. 34/2019, chi opta per i metodi conservativi tradizionali non ha più l’obbligo di eseguire la stampa cartacea entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi 2 marzo 2020 per i soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2018) o, in relazione al solo libro beni ammortizzabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (2 dicembre 2019), in quanto è sufficiente che, entro tali termini, i libri siano “aggiornati” e pronti alla stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.

La conservazione digitale dei documenti prevede invece l’apposizione della firma digitale e del riferimento temporale entro i suindicati termini.

In entrambi i casi, l'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro inventari, pari a 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, è liquidata in un'unica soluzione mediante F24 online (cod. tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

INFO FLASH N. 4

11 Febbraio 2020

TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2020 – CU 2020 – TASSA LIBRI SOCIALI

Si allega tabella delle principali scadenze fiscali dell’anno 2020, in relazione alle quali si rammenta che:

- i sostituti d’imposta che nel 2019 hanno operato ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o su redditi diversi, sono obbligati nel 2020 ad attestare i compensi corrisposti, utilizzando la Certificazione Unica (CU) che deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 e al lavoratore/percipiente entro il 31 marzo 2020.

- entro il prossimo 16 marzo le società di capitali devono effettuare, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085", il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura dei libri sociali pari a 309,87 euro, se l’ammontare del capitale non supera l’importo di 516.456,90 euro, e 516,46 euro, se il capitale sociale supera tale importo.

INFO FLASH N. 3

3 Febbraio 2020

STRETTA SUI FORFETARI

Dal 2020, sono escluse dal regime agevolato della flat tax al 15% le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro e che hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 euro.

Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che, pur non essendone obbligati, emettono la fattura elettronica, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, cioè a quattro anni.

E’ stata soppressa, prima della sua entrata in vigore, la flat tax al 20% che era stata prevista per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 65mila e fino a 100mila euro.