Focus terzo settore

SUPERBONUS E SCONTO IN FATTURA FINO AL 2025 PER ONLUS, ODV E APS

06 Novembre 2023

Tra i pochi “superstiti” destinatari delle agevolazioni per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e antisismica, rimangono ancora, fino al 31 dicembre 2025, ONLUS, ODV E APS (ora ETS) in possesso di determinati requisiti.

Il disegno di legge di bilancio 2024 non prevede modifiche alle norme che attualmente consentono ancora ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (nella veste attuale di ETS) di beneficiare del superbonus 110% con sconto in fattura purché, dalla data di avvio di lavori e per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’ente soddisfi i seguenti ulteriori requisiti soggettivi:

•   svolga attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;

•   abbia un organo di amministrazione i cui componenti non percepiscano alcun compenso;

•   possegga immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In particolare, danno diritto al credito d’imposta del 110% gli interventi (c.d. “trainanti”) realizzati fino al 31 dicembre 2025:

- di isolamento termico dell’involucro dell’edificio (es. coibentazione con cappotto o coibentazione copertura) che interessino una porzione superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;

- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La realizzazione di un intervento trainante consente di estendere la detrazione del 110% anche ai seguenti altri interventi (interventi “trainati”):

- interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione di infissi, avvolgibili, schermature solari…);

- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;

- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento (attestato dall’APE) di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Danno diritto alla detrazione del 110% anche gli interventi antisismici sugli edifici, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indipendentemente dalla classe di rischio sismico conseguita.

Lo studio annovera tra i suoi clienti società edili di elevata affidabilità ed in grado di gestire i flussi finanziari con il meccanismo dello sconto in fattura.

RIFORMA TERZO SETTORE – 7 STATUTI ASD E SSD

20 Ottobre 2023

Il decreto correttivo della Riforma dello Sport (D.lgs n. 120/2023) ha apportato numerose novità. Alcune di esse erano particolarmente attese dagli operatori e tra questi la concessione di un congruo termine al fine di adeguare gli statuti alle previsioni della riforma, alla quale si rimanda nel suo complesso (D.lgs. dal n.36 al n.40 anno 2021).

L’adeguamento degli statuti delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche ai contenuti della riforma dello sport rappresenta un adempimento essenziale al fine di conservare lo status di “associazione - società sportiva”.

Solo a seguito di tale adeguamento, da effettuarsi con delibera dell’assemblea straordinaria, sarà possibile continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore, alle quali si rimanda.

Il mancato adeguamento degli statuti alla riforma entro il 31 dicembre 2023 determinerà l’automatica cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), su iniziativa del Registro stesso oppure in caso di accesso, ispezione e verifica, da parte della Guardia di Finanza o da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2021 prevede che nello statuto devono essere espressamente previsti: “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. L’organizzazione, la gestione e l’attività didattica devono quindi rappresentare elementi caratterizzanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Tali tipologie di prestazioni devono essere prevalenti rispetti ad altre attività non sportive che la “associazione-società” può comunque esercitare. La possibilità per le Associazioni e Società sportive di svolgere attività diverse è disciplinata dall’art. 9, comma 1, del D.lgs n.36/2021, che recita: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»

L’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere espressamente la possibilità di svolgere attività diverse e tali attività potranno essere esercitate entro criteri e limiti (quantitativi) che saranno stabiliti da apposito decreto. Lo statuto attuale potrebbe anche non contenere alcun riferimento a eventuali e ulteriori attività diverse da quelle sportive, che invece l’Associazione o Società sportiva decida di avviare (gestione bar o mensa o vendita abbigliamento e gadgets o ………). Si consideri ancora che a seguito di una dimenticanza lo statuto non venga modificato e non si preveda affatto la possibilità di esercitare attività diverse da quella istituzionale (sportiva). Tale circostanza potrà essere inibitoria per l’esercizio di tali attività se verificata da parte della Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.

Il decreto correttivo prevede anche un’ulteriore novità. Le modifiche degli statuti necessarie per adeguare gli stessi ai contenuti della riforma potranno essere effettuate senza assolvere ai fini della registrazione l’imposta di registro altrimenti dovuta nella misura di 200 euro.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 6 - IMPRESA SOCIALE

26 Settembre 2023

Il D.lgs 112/2017 stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (società ed enti) che esercitano un’attività di impresa di interesse generale in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.

Il pregresso regime riconosceva la possibilità di esercitare iniziative private di carattere imprenditoriale in settori di utilità sociale e con finalità di interesse generale attraverso enti non profit o società commerciali, queste ultime scoraggiate però sia dall’assenza di agevolazioni fiscali sull’attività sociale sia dal divieto di distribuzione degli utili. Peraltro, l’interesse sociale perseguito non presentava neppure per le ONLUS vantaggi specifici ulteriori rispetto alle agevolazioni tipiche del loro regime.

Sul piano civilistico il D.lgs 112/2017 (poi “Decreto”) stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano un’attività di impresa di interesse generale in via stabile e principale (ovvero con ricavi superiori al 70% di quelli totali), senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compresi gli enti religiosi, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.     

Il Decreto ribadisce anche il principio per cui l’impresa sociale non possa distribuire ai propri soci, amministratori o dipendenti utili o avanzi di gestione derivanti dall’esercizio dell’impresa, che devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; in casi particolari (art. 3, co. 2 e 3) utili e avanzi di gestione possono essere distribuiti se costituiscono “ristorni” ai soci per acquisti e prestazioni da costoro effettuati o possono essere destinati, ma in misura inferiore al 50%, o ad aumento gratuito del capitale sociale o a donazioni a favore di enti del Terzo settore.

Regime contabile e fiscale della “nuova impresa sociale”

Tutte le imprese sociali, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono produrre e depositare determinati documenti informativi, analoghi a quelli previsti per le imprese “tradizionali”. In sostanza, il fatto di svolgere attività imprenditoriale, fa sì che, anche quando le imprese sociali siano enti del Libro I del codice civile (associazioni-fondazioni-comitati), esse si uniformino agli obblighi previsti per le imprese del Libro V (snc-sas-srl-spa).

Queste previsioni riguardano quindi tutte le imprese sociali indifferentemente dalla forma giuridica originaria, tenendo però conto del fatto che le disposizioni individuate si applichino “in quanto compatibili” rispetto alla natura civilistica di ciascun ente; la norma infatti vuole uniformare le informazioni da raccogliere e depositare a garanzia della trasparenza, verso terzi, dell’impresa sociale.

I decreti applicativi su obblighi di pubblicità e trasparenza, così come sulla valutazione di impatto prevedono obblighi diversi a seconda dell’attività svolta e, soprattutto, della dimensione di impresa (fatturato, patrimonio, unità impiegate, ecc.).

Rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, un’impresa sociale, oltre ad adempiere agli obblighi tipici di una società di capitali (libro giornale, libro inventari, bilancio di esercizio con relazione degli amministratori, relazione del collegio sindacale / del revisore unico) è tenuta alla redazione, al deposito presso il registro delle imprese e alla pubblicazione sul proprio sito internet, del bilancio sociale, così come definito dalle specifiche linee guida ministeriali dettate per gli enti del Terzo settore.

Gli enti religiosi sono tenuti a quanto specificato limitatamente alle sole attività qualificate, dallo statuto o in un apposito regolamento, di imprenditorialità sociale e non alle altre attività relative alla loro specifica natura quali ad esempio le attività di culto.

La precedente disciplina dell’impresa sociale prevedeva solo l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ma non tutte le prescrizioni relative alla redazione del bilancio e al suo deposito in analogia a qualsiasi altra impresa. Era già prevista la redazione del bilancio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione dell’impresa sociale destinati a patrimonio netto e reinvestiti nell’attività statutaria di interesse generale sono detassati. Le riserve possono essere utilizzate a copertura di perdite, con l’obbligo di loro ricostituzione prima di qualsiasi distribuzione (art. 18, co. 1).

Agevolazioni fiscali per chi investe nelle “nuove imprese sociali”

Il Decreto stabilisce che i contribuenti persone fisiche possono detrarre dalla IRPEF lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società (incluse le cooperative) o fondazioni e associazioni aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che detta qualifica sia acquisita successivamente all’entrata in vigore del Decreto e da non più di cinque anni. L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione in quelli successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo detraibile non può superare, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto, a pena di decadenza del beneficio, per almeno cinque anni.

Una misura pressoché identica è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa; essi possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile IRES pari al 30% della somma investita nel capitale dell’impresa sociale, in relazione ad un investimento massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d’imposta.

In ragione dell’assenza di scopi lucrativi, inoltre, le imprese sociali sono escluse dall’applicazione degli studi di settore (SS) e degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, tutt’ora non pervenuta.

Il regime transitorio

Il Decreto (art. 17) e quello introduttivo del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) prevedono apposite norme per agevolare l’adeguamento alla nuova normativa da parte dei soggetti, già costituiti, che intendono mantenere o acquisire la qualifica di impresa sociale.

Per le imprese sociali costituite ante riforma, il Decreto prevede la possibilità di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria a condizione che si provveda entro 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto Decreto (termine prorogato al 31/12/2023). Le relative modifiche sono esentate dall’imposta di registro qualora vengano eseguite da cooperative sociali o da altre imprese sociali costituite in forma non societaria, come le fondazioni ed associazioni. La previsione assume una particolare valenza per le ONLUS, le quali potranno scegliere se adeguarsi alle previsioni del CTS ovvero, soprattutto se svolgono attività istituzionali remunerate da corrispettivi superiori ai costi, riqualificarsi come imprese sociali, accedendo al regime fiscale di detassazione degli utili reinvesti. 

La riforma del Terzo Settore – 5 BILANCIO ORDINARIO E SOCIALE

03 Agosto 2023

Gli Enti del Terzo Settore devono redigere i propri bilanci in conformità agli schemi legali e a specifiche regole di seguito sintetizzate sia per il bilancio ordinario sia per il bilancio sociale, se dovuto.

Bilancio ordinario

Postulati del bilancio degli ETS

Il bilancio deve soddisfare le esigenze informative sia di coloro che forniscono risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo, senza alcuna aspettativa di ritorno, sia dei beneficiari dell’attività dell’ente.

L’organo amministrativo, dovendo verificare la sussistenza del postulato della “continuità aziendale”, effettua, sulla base di un budget, una valutazione prospettica della capacità dell’ente, sulla base delle risorse disponibili, di continuare a svolgere la propria attività, rispettando le obbligazioni assunte per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Composizione del bilancio d’esercizio degli ETS

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ottemperanza agli schemi riportati nell’appendice.

Nel rendiconto gestionale i conti e i ricavi sono suddivisi nelle seguenti categorie: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto diverse dalle precedenti.

Il Principio suddivide la relazione di missione nelle seguenti sezioni: a) informazioni generali; b) illustrazione delle poste di bilancio; c) illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Modelli di bilancio

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ha approvato gli schemi di  bilancio degli enti del Terzo settore a valere dai bilanci 2021. Gli schemi devono essere considerati «fissi», per quanto modificabili dagli enti, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, anche in ragione della struttura organizzativa e tenendo conto dell’attività svolta, suddividendo o raggruppando o eliminando ulteriormente le voci, a condizione di darne esplicitazione nella relazione di missione.

In particolare, gli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività in forma di impresa commerciale devono seguire e adottare gli schemi classici obbligatori per le società di capitali.

Gli enti non organizzati in forma di impresa con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati e conseguiti, non inferiori a 220.000 euro, sono obbligati a presentare il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e redigerlo applicando il principio di competenza economica, mentre gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate sotto la suddetta soglia possono limitarsi a presentare un rendiconto per cassa, che si ritiene però inidoneo ad una esauriente rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica degli enti.

Il rendiconto di gestione si divide in distinte sezioni dedicate ai componenti negativi (costi e oneri) e positivi (ricavi, rendite e proventi) derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse, dalla raccolta fondi, dalle attività finanziarie e patrimoniali e di supporto generale.

La relazione di missione deve illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il regime fiscale applicato, l’attività di raccolta dei fondi e la natura di quelli ricevuti, nonché fornire i dati degli associati, informare sulla loro partecipazione alla vita sociale, indicare i costi figurativi relativi all’impiego di volontari.

Il rendiconto per cassa deve indicare separatamente le entrate e le uscite relative rispettivamente a investimenti/disinvestimenti e prestiti/rimborsi, anche ai fini dell’evidenziazione del loro effetto sull’avanzo/disavanzo complessivo.

Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La relazione del revisore legale dei conti è espressione di un giudizio sul bilancio e di un giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché di un giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge.

Bilancio sociale

Le linee guida per la redazione del bilancio sociale sono state dettate dal DM 4 luglio 2019.

Il bilancio sociale deve essere redatto: a) da tutte le imprese sociali (enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, b) dagli enti del terzo settore con ricavi ed entrate, comunque denominati, superiori ad € 1.000.000, e c) da tutti i centri di servizio per il volontariato. Nel caso di gruppi di imprese sociali dovrà essere redatto il bilancio sociale in forma consolidata. Il bilancio sociale potrà essere redatto da altri enti su base volontaria purché rispettino sostanzialmente i principi in vigore per coloro obbligati a redigerlo.

Il bilancio sociale è strumento di rendicontazione (accountability) e quindi di controllo e valutazione di responsabilità, comportamento, risultati sociali, ambientali ed economici dell’attività svolta; deve quindi fornire informazioni ulteriori rispetto ad un ordinario bilancio d’esercizio ed in particolare comunicare il valore aggiunto generato dall’ente, gli obiettivi di miglioramento e l’interazione fra ente ed ambiente. Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet oltre che nel registro delle imprese (per le imprese sociali) e nel RUNTS (dagli ETS).

Il bilancio sociale deve essere redatto attenendosi a principi in gran  parte comuni agli ordinari bilanci d’esercizio: rilevanza, completezza, competenza economica, comparabilità (nel tempo e con altri enti), chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, neutralità ed indipendenza, oltre alla trasparenza, che pare tuttavia compreso nei principi già citati.

Il bilancio sociale deve contenere una serie di informazioni, di seguito sintetizzate: metodo di redazione adottato; notizie generali sull’ente, con indicazione delle attività svolte e finalità perseguite; specifiche notizie sulla struttura, governo ed amministrazione dell’ente; persone che operano nell’ente e loro retribuzione complessiva; obiettivi ed attività realizzate; situazione economica e finanziaria, con indicazione della provenienza dei contributi ricevuti; altre informazioni, quali i contenziosi in essere, gli impatti e i rischi ambientali, le  riunioni degli Organi sociali, le attività di raccolta fondi, le specifiche verifiche svolte  anche con riferimento all’assenza dello scopo di lucro; l’attività compiuta dall’organo di controllo e le sue osservazioni al bilancio sociale.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 4 L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

27 Giugno 2023

Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di verifica prevista per trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono emerse una serie di problematiche segnalate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet.

L’adeguamento degli statuti costituisce il primo vero passo per l’aggiornamento strutturale dell’Ente che abbia pianificato, alla luce di un’attenta valutazione delle regole e dei vantaggi fiscali, il suo inquadramento, quale Ente del Terzo Settore, il cui acronimo ETS deve essere obbligatoriamente indicato in statuto. 

In particolare, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 (con riunione straordinaria notarile essendo scaduto il 31 dicembre 2022 per la riunione con modalità ordinaria) per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore, mentre gli altri Enti Non Profit non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando assumere la qualifica di Ente del Terzo settore.

Innanzitutto, come già rilevato nelle informative precedenti, lo statuto dovrà indicare in modo puntuale le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse che, in via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, l’Ente intende svolgere. 

Obbligatoria risulta anche la previsione del bilancio per competenza o per cassa (per gli Enti minori) e del bilancio sociale oltre determinate soglie nonché della destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività principale, del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e di devoluzione del patrimonio ad altri ETS, già indicati in statuto o successivamente individuati dall’Organo competente dell’Ente.

Dovranno essere attentamente ponderate le disposizioni statutarie afferenti l’organizzazione interna che dovranno assicurarne la coerenza con le finalità di interesse generale perseguite dall’Ente. Trattasi, in particolare, delle norme riassunte di seguito.

Associati: procedimento e requisiti di ammissione; eventuale creazione di differenti categorie di associati:

Assemblea: competenze, di carattere ordinario (bilancio e nomina organi sociali) o straordinario (modifiche dello statuto, scioglimento, ecc.); quorum costitutivi e deliberativi; diritti di voto; assemblea telematica;

Organo amministrativo: composizione (es. ammissibilità di amministratore unico in una Fondazione), modalità di nomina, funzionamento dell’organo amministrativo;

Organo di Controllo: la cui nomina è obbligatoria per le Fondazioni del Terzo Settore e per le Associazioni al solo superamento di determinati limiti anche in assenza dei requisiti di legge.

Alcune precisazioni ministeriali emerse in sede di verifica degli statuti trasmigrati nel RUNTS:

Associati: la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni deve formare oggetto di rilievo da parte degli uffici del RUNTS; se invece lo statuto dispone in generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo né richiedere chiarimenti - l’obbligo di assicurazione dei volontari (nelle ODV) discende direttamente dalla legge (art. 18del CTS) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte del RUNTS.

Assemblea: l’ufficio del RUNTS può rilevare la mancanza in statuto di un quorum costitutivo per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento, ma non imporre all’Ente un determinato quorum; quest’ultimo dovrà essere fissato dall’Ente avendo riguardo alla numerosità della sua base associativa ed eventualmente graduandolo a scalare nelle convocazioni successive alla prima; - gli uffici del RUNTS non possono rilevare l’eventuale mancanza in statuto di un intervallo minimo (ad esempio le 24 ore) fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea.

Organo amministrativo: se in uno statuto di un Ente del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del RUNTS sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’Ente la soppressione della relativa clausola – Il Ministero ha riconosciuto che la disposizione statutaria che riconosce il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all’interno dell’Organo amministrativo è legittima poiché non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’Ente.

Organo di Controllo: nello statuto può essere previsto che l’Organo di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione possa anche svolgere la revisione legale dei conti ma, in tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 3 I PRINCIPALI BENEFICI FISCALI

12 Giugno 2023

Il regime fiscale di favore degli ETS è volto principalmente agli Enti che non perdono la qualifica di Ente non commerciale. Si ricorda che l'operatività delle disposizioni fiscali è prevista dall'esercizio successivo a quello di acquisizione della autorizzazione della Commissione Europea (si ritiene dal 2024) fatte salve alcune disposizioni già operative.

Ente commerciale e non commerciale

Il CTS (art. 79) dispone che un Ente perde la qualifica di Ente non commerciale qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte con marginalità (ovvero con proventi superiori di oltre il 6% i costi) più le attività diverse escluse sponsorizzazioni, superino nel periodo di imposta i proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte senza marginalità. In caso di svolgimento di diverse attività di interesse generale saranno i proventi prevalenti a decidere lo status dell’Ente. Il mutamento della qualifica opera retroattivamente dal periodo di imposta in cui si realizza.

Se perde la caratteristica della non commercialità l’Ente diventa Ente commerciale con la conseguenza che, pur mantenendo la qualifica di ETS: a) si applica la disciplina ordinaria dell’IRES prevista dal TUIR; b) tutte le entrate (e non sono quelle svolte con modalità commerciali) rientrano nel campo di applicazione dell’IVA; c) perde la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli Enti del terzo settore non commerciali. In particolare, diventano fiscalmente imponibili le seguenti entrate: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche   mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.

Per attività non commerciali si intendono: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità; le quote associative dell'Ente; i proventi destinati all’attività scientifica e socio sanitaria e le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. Le entrate fiscalmente agevolate per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale (vedasi artt. 84 / 85 CTS) devono essere calcolate come attività non commerciali; ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.

Principali benefici fiscali per gli ETS

5 x 1000: gli ETS non commerciali, oltre alle ASD riconosciute dal Coni, sono ammessi al riparto.

Legge 398/1991: possono optare per le disposizioni della legge di determinazione forfettaria del reddito tutte le Associazioni con proventi commerciali minori di euro 400 mila. Dal 2024 (decorrenza ancora incerta) la determinazione forfettaria sarà preclusa alle Associazioni iscritte al RUNTS e comunque alle Associazioni sportive non dilettantistiche.

Regimi forfettari del CTS: l’ingresso al RUNTS consentirà l’accesso ai favorevoli regimi forfettari previsti dal CTS: in particolare per gli ETS non commerciali (art. 80), gli ODV e gli APS con proventi commerciali minori di euro130 mila (art. 86). Entrambi i regimi risultano più favorevoli degli attuali regimi forfettari previsti dal TUIR.

Erogazioni liberali: già operative le disposizioni che prevedono che le erogazioni liberali a favore degli ETS, anche se commerciali, concedono: a) alle persone fisiche una detrazione del 30% (35% alle Odv) sino ad un massimale di spesa annuale di euro 30 mila; b) alle persone giuridiche o, in alternativa alla detrazione, alle persone fisiche, una deduzione dal reddito complessivo sino ad un massimo del 10% dello stesso. L’eccedenza della deduzione potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Imposte indirette: si registrano agevolazioni varie in tema di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200,00 ad imposta e l’esenzione dalla imposta di bollo.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 2 LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI O SECONDARIE

29 Maggio 2023

L’Ente del Terzo settore deve esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, solo in via strumentale o secondaria altre attività, anche commerciali.

Come già premesso nella prima informativa sulla riforma, solo l‘esercizio esclusivo o prevalente di attività di interesse generale per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consente di collocare l’ente nel Terzo settore. In particolare, lo statuto deve identificare una o più delle attività indicate dall’art. 5 del Codice Terzo Settore (CTS), tra cui, in sintesi:

- attività sanitarie e socio-sanitarie

- educazione, istruzione e formazione professionale

- tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- cooperazione allo sviluppo

- alloggio sociale e accoglienza umanitaria

- agricoltura sociale

- attività sportive dilettantistiche

- promozione della cultura e dell’arte.

La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" consente agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione delle specifiche attività attraverso le quali meglio conseguire le finalità associative in conformità con la natura, le caratteristiche e la "vocazione" dell'ente. Non è però consentito inserire nello statuto un pedissequo elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o un numero di esse tale da rendere indefinito l'oggetto sociale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Nota 12.4.2019, n. 3650). Lo statuto deve indicare le attività concretamente svolte per trasparenza informativa nei confronti dei terzi (es. finanziatori e donatori) e degli associati.

In via secondaria e strumentale allo svolgimento “esclusivo o prevalente” delle attività di interesse generale, lo statuto, ai sensi dell’art. 6 del CTS, può consentire che l’Ente eserciti anche “attività diverse” da quelle di cui all'articolo 5. Il Decreto Ministeriale emanato in collaborazione con la Cabina di Regia, Organismo istituito per il coordinamento delle attività degli ETS, ha definito i limiti della strumentalità e secondarietà che devono caratterizzare le attività diverse ai fini di non snaturare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. In particolare, può essere definita ”strumentale” qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l’attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia (e quindi anche commerciale); “secondaria” l’attività i cui ricavi non superino il 30% delle entrate complessive (commerciali e non) oppure i cui costi non superino il 66% dei costi complessivi (concreti e figurativi) dell’Ente del Terzo settore.

Un cenno meritano le “attività di raccolta fondi”, di cui all’art. 7 CTS, la cui rilevanza fiscale dipende dalle modalità con cui l’attività è concretamente esercitata. In linea di principio, sono fiscalmente irrilevanti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Enti non commerciali, o quelli pervenuti a titolo di liberalità, mentre sono imponibili i corrispettivi conseguiti dalla fornitura continuativa di beni e servizi.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – 1 GLI ENTI. I PRINCIPALI BENEFICI E ONERI

16 Maggio 2023

La riforma del Terzo settore, disciplinata con il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) e il D.lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale) e ancora il D.lgs. n. 111/2017 (5x1000), introduce una specifica regolamentazione civilistica per gli Enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

La riforma strutturale del Terzo settore (termine con cui si intende il "complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi") è accompagnata dall’istituzione di nuovi sistemi di tassazione, applicabili in base alla natura dell’Ente e delle attività svolte, nonché all’ammontare delle entrate e alla tipologia di attività poste in essere.

Il cantiere della riforma è quasi completato e l’operatività del RUNTS avviata; studio verna presenta un percorso in dodici sintetiche puntate che si propone di illustrare le parole chiave della riforma, senza pretesa di esaustività, ma come primo ausilio per gli Enti che sono alle prese con le novità in tema di trasparenza, rendicontazione, cinque per mille, ecc…, e che devono declinare le scelte nel corrente anno 2023.

INFORMATIVA ETS 1/2023

16 Marzo 2023

La L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”), prevede una serie di proroghe per gli ETS, tra cui quella sulla dichiarazione Imu 2021, sul 5 per mille per le Onlus, sulle Assemblee ordinarie per la modifica degli statuti e sulla riforma dello Sport.

Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria: È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni in sede ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). Trattasi di proroga di interesse marginale in quanto gli Enti che intendono iscriversi al RUNTS adottano radicali modifiche statutarie che impongono la delibera in sede straordinaria.

Proroga dichiarazione Imu per gli enti non commerciali: È prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

5 per mille alle Onlus fino al 31 dicembre 2023: E’ prolungata fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus.

Proroga dell’entrata in vigore della riforma dello Sport. Slitta al 1 luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.