Info Flash
INFO FLASH N. 5 - IVA. INTERESSI LEGALI.
18 Dicembre 2024
1. DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE A CAVALLO D’ANNO
Le fatture emesse negli ultimi giorni dell’anno solare seguono regole specifiche per il diritto alla detrazione dell’Iva che può essere esercitata quando la fattura d’acquisto è ricevuta e entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Registrazione delle fatture
Le fatture d’acquisto e bollette doganali devono essere registrate (art. 25, D.P.R. 633/1972):
- prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione;
- entro il termine per la dichiarazione annuale Iva dell’anno di ricezione.
E’ però possibile detrarre l’Iva se la fattura viene ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo alla liquidazione o del secondo mese per i contribuenti trimestrali (art. 1, D.P.R. 100/1998).
Tuttavia, questo meccanismo non si applica alle fatture relative a operazioni dell’anno precedente.
Fatture a cavallo d’anno
Le fatture datate dicembre 2024, ma ricevute nei primi giorni di gennaio 2025, non sono detraibili nella liquidazione di dicembre 2024, nemmeno se registrate entro il 15 gennaio 2025. In questi casi l’Iva è detraibile solo nel 2025, essendo vietata la retro-detrazione per le fatture di dicembre 2024 ricevute nei primi giorni del 2025.
Pertanto:
1. Fattura ricevuta entro dicembre 2024: Iva detraibile nella liquidazione di dicembre 2024 o nella dichiarazione Iva relativa al 2024.
2. Fattura ricevuta nel 2025: Iva detraibile nella liquidazione del mese di ricezione o nella dichiarazione Iva relativa al 2025.
2. SAGGIO INTERESSI LEGALI PER IL 2025
Il D.M. 10 dicembre 2024 ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali per il 2025 è pari al 2% in ragione d'anno (rispetto al 2,5% fissato per il 2024).
INFO FLASH N. 4 - IL LIBRO INVENTARI
9 Dicembre 2024
L’obbligo del libro inventari. Cui prodest?
In base agli articoli 2214 e 2217 del Codice Civile e all'art. 15 del D.P.R. 600/1973, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (imprenditori individuali, società di persone e società di capitali) sono obbligati a redigere, al termine di ogni esercizio, l’inventario dell'impresa. Questo documento deve riportare l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività aziendali e si conclude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
L’obbligo del libro inventari, che risale a un'epoca in cui le scritture contabili cartacee erano il principale strumento di controllo e rendicontazione delle attività economiche, appare sempre meno giustificabile nell'era digitale, dove strumenti contabili avanzati possono assolvere le stesse funzioni.
Struttura e contenuti del libro inventari
La prassi prevede che le voci dello stato patrimoniale siano esposte con un certo grado di dettaglio. Il libro degli inventari può essere organizzato in un unico volume generale o suddiviso in sezioni, elenchi o dettagli specifici (ad esempio, clienti, fornitori, magazzino). Questi elenchi, se indicati come valori complessivi nel libro generale, devono essere conservati e sottoscritti dall'imprenditore secondo le stesse formalità previste per il libro inventari.
Il libro inventari, qualora non vidimato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina nell’ambito dello stesso anno, specificando l’anno di riferimento prima di ogni numero di pagina (es. 2023/1, 2023/2 e così via). Come gli altri libri contabili, può essere gestito in modalità digitale e conservato in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La maggior parte dei software contabili generalmente prevede l’elaborazione e la stampa del libro inventari.
Obbligo dell’imposta di bollo
L'imposta di bollo si applica nelle seguenti modalità:
- libro cartaceo: 16 euro ogni 100 pagine o frazione, da versare tramite marca da bollo;
- libro digitale: versamento annuale tramite modello F24 (codice tributo 2501), calcolato sulla base del numero di registri.
Scadenza per la sottoscrizione del libro inventari
L'inventario deve essere sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per i bilanci al 31 dicembre 2023, l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro il 31 gennaio 2025.
INFO FLASH N. 3/2024 - LETTERE DI COMPLIANCE PER REDDITI 2023 TROPPO BASSI
6 Dicembre 2024
L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 700.000 lettere di compliance ai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569, segnalando anomalie nelle dichiarazioni dei redditi 2023, in particolare per redditi considerati troppo bassi rispetto a quelli dei dipendenti nello stesso settore. Queste lettere (alquanto intimidatorie) mirano a incentivare l'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e a correggere eventuali discrepanze nei redditi dichiarati.
Cosa fare se si riceve una lettera di compliance:
- integrazione del reddito: il contribuente può integrare i redditi dichiarati per il 2023.
- adesione al CPB: È possibile aderire al CPB entro il 12 dicembre 2024, beneficiando anche di un ravvedimento per gli anni 2018-2022 fino al 31 marzo 2025 (vedi Informativa 22-2024).
La lettera non implica automaticamente un controllo fiscale, ma segnala una presunta anomalia. Se il reddito dichiarato è effettivamente inferiore a quello reale, si consiglia di valutare di procedere con una dichiarazione integrativa. Se la dichiarazione è corretta, non è necessario alcun intervento.
INFO FLASH N. 2/2024 - Disponibili sul sito del GSE i modelli per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0
2 Maggio 2024
L’art. 6 del DL 39/2024 ha stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le imprese sono tenute ad inviare una comunicazione preventiva sull’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, nonché sulla presunta ripartizione negli anni del credito e sulla relativa fruizione, oltre a una comunicazione alla conclusione degli investimenti.
Dal 29 aprile è disponibile sul sito del GSE (qui) i modelli con cui comunicare i dati degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (per i quali andrà effettuata anche la comunicazione ex post) nonché di quelli che sono stati effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 (per la ricerca e sviluppo solo in quest’ultimo periodo). La comunicazione è posta quale condizione di fruibilità dei crediti d’imposta.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso via Pec all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.
L’agenzia delle Entrate ripristinerà quindi la piena operatività (che era stata sospesa dalla risoluzione 19/E/2024 - vedi info-flash 1/2024) delle compensazioni per i codici tributo «6936» e «6937» (anni 2023 e 2024) nonché «6938», «6939» e «6940» (anno 2024).
INFO FLASH N. 1/2024 - Blocco alle compensazioni dei crediti d’imposta 4.0 su investimenti 2023 e 2024
15 Aprile 2024
ll D.L.29 marzo 2024, n. 39, art. 6, ha disposto che per la fruizione nel modello F24 dei crediti d'imposta 4.0 e dei crediti per investimenti in ricerca e sviluppo le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, con aggiornamento della comunicazione al completamento degli investimenti (comprendendo quelli realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024).
La comunicazione deve essere effettuata anche per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti relativi ad investimenti realizzati nel 2023 (o in anni precedenti, ma interconnessi nel 2023 e 2024).
Ad oggi, il modello di comunicazione non è disponibile.
Ciò nonostante, con la risoluzione 12.4.2024, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione. In particolare, è disposta la sospensione per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.
INFO FLASH N. 2/2023 - ENTRO IL 16 MARZO COMUNICAZIONE DEI TAX CREDIT ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022
1 Marzo 2023
Entro il 16 marzo 2023 è necessario inviare, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (studio verna è a disposizione), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.
In particolare, la comunicazione riguarda i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre e a dicembre 2022.
Il beneficiario può inviare una sola comunicazione per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.
Per maggiori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle entrate (qui)
INFO FLASH 1/2023 - MODALITA' PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
20 Febbraio 2023
Entro il prossimo 30 aprile 2023 i debitori interessati devono presentare domanda (accedendo al seguente link) per accedere alla rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.
La rottamazione-quater comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora, dei compensi di riscossione ed è fruibile anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (e che beneficeranno ora dello stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione). Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti a sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, con il solo beneficio dell’azzeramento degli interessi.
È ora disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura per richiedere il prospetto informativo che riporta i debiti che rientrano nella definizione agevolata e gli importi dovuti aderendo alla rottamazione, consentendo di conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco.
Il prospetto può essere richiesto con una delle seguenti modalità:
- Accesso diretto all’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei servizi;
- On line in area pubblica al seguente link
- Tramite delega all’intermediario, attraverso due modalità:
- Procedura di delega on – line: il contribuente (delegante), se persona fisica, deve entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica deve accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale. Il delegante, nella sezione “Delega un intermediario”, prende visione delle "Condizioni generali di adesione - pdf" ai servizi web e indica il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
- Procedura di delega cartacea: La delega può essere conferita anche attraverso la procedura cartacea, compilando il modello cartaceo DP1 - pdf. Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario - insieme al modello compilato - copia del proprio documento d’identità. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.
Coloro che richiedessero il Prospetto informativo in area riservata (modalità n. 1):
- visualizzeranno immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico;
- nelle successive 24 ore riceveranno una e-mail all’indirizzo che hanno indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro le successive 120 ore. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
Coloro che richiedessero il Prospetto informativo in area pubblica (modalità n. 2):
- riceveranno una prima e-mail all’indirizzo che hanno indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi;
- se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, sarà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 120 ore. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.
studio verna è a disposizione per supportare i contribuenti interessati, anche mediante acquisizione di delega (modalità n. 3).
INFO FLASH N. 2/2022
7 Novembre 2022
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL RIMBORSO DELLE UTENZE AI LAVORATORI
Il decreto Aiuti-bis ha elevato a 600 euro, solo per il 2022, l’importo dei buoni spesa erogabili dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche singolarmente, in esenzione da tassazione, comprendendovi anche le somme erogate o rimborsate “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” (si veda informativa 23/2022).
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 4.11.2022, n. 35, precisando che le utenze: i) riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, non solo dal dipendente, ma anche dal coniuge o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese; ii) rilevano anche se intestate al condominio e ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) o se riaddebitate analiticamente dal locatore al lavoratore, al coniuge o ai familiari.
Il datore di lavoro deve acquisire la relativa documentazione per giustificare la somma spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
Le somme devono essere erogate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023 e possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché relative a consumi effettuati nell’anno 2022.
Ad avviso dell’Agenzia, qualora i voucher spesa e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 600 euro viene assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al predetto limite di 600 euro. Analoga conclusione è tratta per i buoni benzina che, se superiori a euro 200, concorrono interamente a formare il reddito con tassazione ordinaria.
INFO FLASH N. 1/2022
14 Gennaio 2022
1. DALL’1.1.2022 TASSO LEGALE DALLO 0,1% ALL’1,25%.
Dal 1° gennaio 2022 il tasso annuo degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) aumenta dallo 0,01% all’1,25%.
Ai fini civilistici, il saggio legale si applica per il calcolo degli interessi: i) sui crediti liquidi ed esigibili; ii) pattuiti convenzionalmente senza che ne sia stata stabilita la misura; iii) moratori, in relazione ai pagamenti diversi da quelli dovuti nell’ambito delle transazioni commerciali (per i quali vale il D.Lgs.231/2002). Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro.
2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALI
Dal 21 dicembre 2021 i committenti imprenditori hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolge la prestazione, l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo ai fini della comunicazione in via telematica, la stessa va effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. Si veda, al riguardo, la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.1.2022, n. 29 (prelevabile qui) la quale precisa anche che, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.21 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.1.2022.
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
3. TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2022
Si allega tabella delle principali scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2022. La versione aggiornata per effetto di eventuali successive modifiche legislative potrà essere prelevata qui.
INFO FLASH N. 5/2021
22 Ottobre 2021
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI 2017 E 2018
Il Decreto Sostegni (art. 5, commi 1-9, D.L. n. 41/2021) ha previsto una definizione agevolata, ovvero con integrale stralcio delle sanzioni, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni (c.d. avvisi bonari):
· elaborate entro il 31.12.2020 in relazione al periodo di imposta 2017 e non inviate per effetto della sospensione;
· elaborate entro il 31.12.2021 in relazione al periodo di imposta 2018.
L’agevolazione riguarda soltanto i titolari di partita iva alla data del 23 marzo 2021 che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione iva.
Con provvedimento del 18 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative.
L'Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la su citata riduzione del volume d'affari, e invia ai medesimi (mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento), unitamente agli avvisi bonari, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.
La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata (in caso di pagamento rateale) o dell’intero importo delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
I contribuenti devono inoltre presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento, di non aver superato il limite degli aiuti di Stato Covid-19 concessi dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (1,8 milioni di euro).