Info Flash

Disponibili sul sito del GSE i modelli per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

2 Maggio 2024

L’art. 6 del DL 39/2024 ha stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le imprese sono tenute ad inviare una comunicazione preventiva sull’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, nonché sulla presunta ripartizione negli anni del credito e sulla relativa fruizione, oltre a una comunicazione alla conclusione degli investimenti.

Dal 29 aprile è disponibile sul sito del GSE (qui) i modelli con cui comunicare i dati degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (per i quali andrà effettuata anche la comunicazione ex post) nonché di quelli che sono stati effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 (per la ricerca e sviluppo solo in quest’ultimo periodo). La comunicazione è posta quale condizione di fruibilità dei crediti d’imposta.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso via Pec all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

L’agenzia delle Entrate ripristinerà quindi la piena operatività (che era stata sospesa dalla risoluzione 19/E/2024 - vedi info-flash 1/2024) delle compensazioni per i codici tributo «6936» e «6937» (anni 2023 e 2024) nonché «6938», «6939» e «6940» (anno 2024).

INFO FLASH N. 1/2024 - Blocco alle compensazioni dei crediti d’imposta 4.0 su investimenti 2023 e 2024

15 Aprile 2024

ll D.L.29 marzo 2024, n. 39, art. 6, ha disposto che per la fruizione nel modello F24 dei crediti d'imposta 4.0 e dei crediti per investimenti in ricerca e sviluppo le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, con aggiornamento della comunicazione al completamento degli investimenti (comprendendo quelli realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024). 

La comunicazione deve essere effettuata anche per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti relativi ad investimenti realizzati nel 2023 (o in anni precedenti, ma interconnessi nel 2023 e 2024).

Ad oggi, il modello di comunicazione non è disponibile.

Ciò nonostante, con la risoluzione 12.4.2024, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione. In particolare, è disposta la sospensione per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

INFO FLASH N. 2/2023 - ENTRO IL 16 MARZO COMUNICAZIONE DEI TAX CREDIT ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022

1 Marzo 2023

Entro il 16 marzo 2023 è necessario inviare, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (studio verna è a disposizione), utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

In particolare, la comunicazione riguarda i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre e a dicembre 2022.

Il beneficiario può inviare una sola comunicazione per ciascun credito d’imposta, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Per maggiori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle entrate (qui)

INFO FLASH 1/2023 - MODALITA' PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

20 Febbraio 2023

Entro il prossimo 30 aprile 2023 i debitori interessati devono presentare domanda (accedendo al seguente link) per accedere alla rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.

La rottamazione-quater comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora, dei compensi di riscossione ed è fruibile anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (e che beneficeranno ora dello stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione). Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti a sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, con il solo beneficio dell’azzeramento degli interessi.

È ora disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura per richiedere il prospetto informativo che riporta i debiti che rientrano nella definizione agevolata e gli importi dovuti aderendo alla rottamazione, consentendo di conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco.

Il prospetto può essere richiesto con una delle seguenti modalità:

  1. Accesso diretto all’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei servizi;
  2. On line in area pubblica al seguente link
  3. Tramite delega all’intermediario, attraverso due modalità:
  1. Procedura di delega on – line: il contribuente (delegante), se persona fisica, deve entrare nell’area riservata ai Cittadini con le proprie credenziali. Nel caso di soggetto diverso da persona fisica deve accedere all’area riservata alle Imprese e ai Professionisti utilizzando le credenziali ottenute come rappresentante legale. Il delegante, nella sezione “Delega un intermediario”, prende visione delle "Condizioni generali di adesione - pdf" ai servizi web e indica il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui conferire la delega;
  2. Procedura di delega cartacea: La delega può essere conferita anche attraverso la procedura cartacea, compilando il modello cartaceo DP1 - pdf. Se il delegante è persona fisica deve consegnare all’intermediario - insieme al modello compilato - copia del proprio documento d’identità. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche occorre consegnare copia del documento d’identità del rappresentante legale.

Coloro che richiedessero il Prospetto informativo in area riservata (modalità n. 1):

  • visualizzeranno immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico;
  • nelle successive 24 ore riceveranno una e-mail all’indirizzo che hanno indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro le successive 120 ore. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Coloro che richiedessero il Prospetto informativo in area pubblica (modalità n. 2):

  • riceveranno una prima e-mail all’indirizzo che hanno indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi;
  • se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, sarà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 120 ore. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

studio verna è a disposizione per supportare i contribuenti interessati, anche mediante acquisizione di delega (modalità n. 3).

 

INFO FLASH N. 2/2022

7 Novembre 2022

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL RIMBORSO DELLE UTENZE AI LAVORATORI

Il decreto Aiuti-bis ha elevato a 600 euro, solo per il 2022, l’importo dei buoni spesa erogabili dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche singolarmente, in esenzione da tassazione, comprendendovi anche le somme erogate o rimborsate “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” (si veda informativa 23/2022).

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 4.11.2022, n. 35, precisando che le utenze: i)  riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, non solo dal dipendente, ma anche dal coniuge o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese; ii) rilevano anche se intestate al condominio e ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) o se riaddebitate analiticamente dal locatore al lavoratore, al coniuge o ai familiari.

Il datore di lavoro deve acquisire la relativa documentazione per giustificare la somma spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Le somme devono essere erogate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023 e possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché relative a consumi effettuati nell’anno 2022.

Ad avviso dell’Agenzia, qualora i voucher spesa e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 600 euro viene assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al predetto limite di 600 euro. Analoga conclusione è tratta per i buoni benzina che, se superiori a euro 200, concorrono interamente a formare il reddito con tassazione ordinaria.

INFO FLASH N. 1/2022

14 Gennaio 2022

1. DALL’1.1.2022 TASSO LEGALE DALLO 0,1% ALL’1,25%.

Dal 1° gennaio 2022 il tasso annuo degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) aumenta dallo 0,01% all’1,25%.

Ai fini civilistici, il saggio legale si applica per il calcolo degli interessi: i) sui crediti liquidi ed esigibili; ii) pattuiti convenzionalmente senza che ne sia stata stabilita la misura; iii) moratori, in relazione ai pagamenti diversi da quelli dovuti nell’ambito delle transazioni commerciali (per i quali vale il D.Lgs.231/2002). Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALI

Dal 21 dicembre 2021 i committenti imprenditori hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolge la prestazione, l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo ai fini della comunicazione in via telematica, la stessa va effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. Si veda, al riguardo, la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.1.2022, n. 29 (prelevabile qui) la quale precisa anche che, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.21 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.1.2022.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

3. TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2022

Si allega tabella delle principali scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2022. La versione aggiornata per effetto di eventuali successive modifiche legislative potrà essere prelevata qui.

 

INFO FLASH N. 5/2021

22 Ottobre 2021

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI 2017 E 2018

Il Decreto Sostegni (art. 5, commi 1-9, D.L. n. 41/2021) ha previsto una definizione agevolata, ovvero con integrale stralcio delle sanzioni, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni (c.d. avvisi bonari):

· elaborate entro il 31.12.2020 in relazione al periodo di imposta 2017 e non inviate per effetto della sospensione;

· elaborate entro il 31.12.2021 in relazione al periodo di imposta 2018.

L’agevolazione riguarda soltanto i titolari di partita iva alla data del 23 marzo 2021 che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione iva.

Con provvedimento del 18 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative.

L'Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, individua i soggetti per i quali si è verificata la su citata riduzione del volume d'affari, e invia ai medesimi (mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento), unitamente agli avvisi bonari, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata (in caso di pagamento rateale) o dell’intero importo delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

I contribuenti devono inoltre presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento, di non aver superato il limite degli aiuti di Stato Covid-19 concessi dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (1,8 milioni di euro).

INFO FLASH N. 4/2021

4 Ottobre 2021

DAL 4 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE L’ISTANZA PER IL BONUS SANIFICAZIONE

L’articolo 32 del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d’imposta sanificazione ad imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, e ai bed & breakfast, in relazione alle spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell’attività lavorativa o istituzionale;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera a favore dei suindicati soggetti;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta, non tassato, spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute (rilevando, in generale, la data della fattura per le imprese e gli enti e la data del pagamento per i lavoratori autonomi) nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

La comunicazione per la richiesta del credito d’imposta deve essere inviata telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 utilizzando il modello approvato con Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia comunicherà, entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con cui rende nota la percentuale.

INFO FLASH N. 3/2021

24 Settembre 2021

DAL 1° AL 31 OTTOBRE LA COMUNICAZIONE PER IL BONUS PUBBLICITA’.

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2021 (c.d. “prenotazione”) è differito al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021). La comunicazione deve riportare i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel 2021.

Il credito di imposta è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

I soggetti che avranno inviato la comunicazione prenotativa dovranno poi inviare, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.

A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili, sarà possibile utilizzare lo stesso in compensazione con mod. F24 (codice tributo 6900).

INFO FLASH N. 2/2021

25 Agosto 2021

RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI AL 16 MAGGIO 2022 E DELLE MISURE D’ALLERTA AL 31 DICEMBRE 2023

Il perdurare dell’emergenza Covid e dei suoi effetti negativi sull’economia ha indotto a posticipare nuovamente l’entrata in vigore della nuova disciplina delle procedure concorsuali contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) destinata a sostituire la vecchia Legge Fallimentare del 1942.

L’entrata in vigore delle nuove norme, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, era stata posticipata a causa della pandemia al 1° settembre di quest’anno.

Ora, con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore della nuova disciplina non solo viene ulteriormente prorogata, ma è addirittura sdoppiata.

Infatti, mentre le norme concorsuali che interessano la nuova liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e le altre procedure di composizione della crisi diverranno operative dal 16 maggio 2022, per l’entrata in vigore delle misure d’allerta previste dal Titolo II del Codice della Crisi (indicatori di crisi ed obblighi di segnalazione da parte di sindaci, revisori ed enti pubblici), occorrerà attendere addirittura il 31 dicembre 2023.

NUOVI STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI D’IMPRESA

Nel frattempo, per aiutare le imprese in difficoltà, sono state introdotte rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare, che di fatto anticipano l’operatività di alcuni istituti contenuti nel Codice della Crisi, quali gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati.

Si appresta inoltre a debuttare dal prossimo 15 novembre un nuovo strumento: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che prevede l’intervento di un esperto indipendente che, ove ritenga ragionevole il risanamento dell’impresa, ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori al fine di trovare una soluzione negoziale alla crisi.

L’illustrazione dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi aziendale sarà oggetto a breve di apposita nota informativa.