Focus terzo settore
IL MODELLO 231 PER GLI ETS
31 Marzo 2025
L'adozione del modello 231 rappresenta per gli Enti del Terzo Settore un'importante opportunità per rafforzare la governance interna e prevenire rischi legali. Sebbene non obbligatorio, il modello costituisce un'esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di reati commessi da soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La sua implementazione richiede un'attenta analisi dei rischi specifici dell'organizzazione e l'adozione di misure preventive adeguate, inclusi sistemi di controllo interno, procedure operative e meccanismi di segnalazione degli illeciti.
Applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli Enti del Terzo Settore
Negli ultimi anni, gli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno assunto una crescente rilevanza economica e sociale, tanto da essere oggetto di un riordino normativo organico culminato con il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS). In parallelo, è emerso il tema dell’applicabilità agli ETS della responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs. 231/2001.
Tale decreto prevede la responsabilità dell’ente per reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti apicali o subordinati. L’art. 1, comma 2, ne estende l’ambito anche ad associazioni e fondazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono invece esclusi gli enti pubblici non economici e quelli con funzioni di rilievo pubblico.
Gli enti non profit non sono espressamente esclusi dal decreto, sebbene alcuni ritengano che la mancanza di scopo di lucro li sottragga all’applicazione. Tuttavia, la logica economico-finanziaria di molti reati presupposto e la possibilità di vantaggi indebiti per i soggetti coinvolti rendono coerente la loro inclusione nel perimetro della disciplina.
A chiarire questo quadro interviene l’art. 30, comma 6, CTS, che impone all’organo di controllo degli ETS di vigilare anche sull’eventuale osservanza della normativa 231, evidenziando come tale disciplina possa essere pertinente, soprattutto per gli enti strutturati.
L’utilità del Modello 231 per gli ETS
L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) consente all’Ente del Terzo Settore di:
- Prevenire il rischio di commissione di reati;
- Escludere o attenuare la propria responsabilità penale;
- Rafforzare trasparenza, governance e controllo interno;
- Accrescere la fiducia di stakeholder, enti pubblici e finanziatori;
- Allinearsi agli obblighi di vigilanza previsti dal CTS.
Considerazioni operative
Un MOG efficace si basa su:
- Mappatura delle attività a rischio;
- Individuazione delle aree sensibili;
- Valutazione del rischio (risk assessment);
- Protocolli e misure di controllo idonei.
L’adozione del Modello 231 rappresenta per l’ETS uno strumento strategico di tutela, gestione e trasparenza.
INFORMATIVA ETS N. 1 - 2025 - LEGGE DI BILANCIO 2025 – NOVITA’ FISCALI
22 Gennaio 2025
La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce novità fiscali per il Terzo Settore e il Non Profit, con interventi che rafforzano la trasparenza e ottimizzano le risorse pubbliche. Tra i principali temi trattati: controlli sui contributi, comunicazioni sulle erogazioni liberali e proroga del regime IVA.
1. Limiti e controlli sui contributi agli enti privati
Dal 1° gennaio 2025, gli Organi di controllo degli enti che ricevono contributi statali dovranno:
-
verificare l’uso dei contributi
-
trasmettere una relazione annuale al Ministero dell’Economia (art. 1, comma 857).
Le modalità operative saranno definite con un decreto entro fine marzo. Inoltre, gli enti saranno soggetti a limiti di spesa basati sulla media degli anni 2021-2023 (o 2022-2023 per Fondazioni lirico-sinfoniche).
2. Comunicazione delle erogazioni liberali al Ministero della Cultura
Dal 2025, i beneficiari delle erogazioni culturali dovranno:
-
comunicare i dati tramite il portale dei procedimenti del Ministero della Cultura.
-
effettuare la comunicazione tra il 1° e il 31 gennaio 2025.
Ogni beneficiario potrà inserire fino a 100 erogazioni. Per un numero superiore, occorre concordare le modalità con il Ministero.
3. Comunicazione delle erogazioni liberali ad altri enti
ONLUS, Enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, Fondazioni e Associazioni riconosciute dovranno:
-
trasmettere i dati delle erogazioni liberali eseguite da persone fisiche nel 2024.
-
effettuare la comunicazione entro il 16 marzo 2025 all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo riguarda enti con ricavi superiori a 220.000 euro; per gli altri è facoltativo.
4. Proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA degli enti associativi
Il passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione, già analizzato nell’ultima informativa del 2024, è stato posticipato al 1° gennaio 2026.
Nuovo Regime IVA 2025
21 Novembre 2024
Dal 1° gennaio 2025, salvo interventi governativi, tutti gli enti associativi passeranno dall’attuale regime di esclusione IVA a quello di esenzione IVA. Questo cambiamento coinvolge tutte le associazioni, richiedendo una riorganizzazione amministrativa e contabile.
Cosa Cambia: Esclusione vs Esenzione
Esclusione (attuale)
Le operazioni svolte dagli enti associativi nei confronti dei soci sono escluse dall’ambito IVA. Non comportano obblighi di emissione di fattura o scontrino fiscale, semplificando la gestione contabile.
Esenzione (dal 2025)
Le stesse operazioni saranno esenti IVA, portando a nuove obbligazioni:
- Apertura della partita IVA.
Tutti gli enti dovranno dotarsi di partita IVA, anche per attività strettamente istituzionali. - Emissione di documenti fiscali.
Non sarà più possibile rilasciare semplici ricevute non fiscali per corrispettivi specifici. Sarà necessario emettere:- Fatture elettroniche esenti IVA.
- Scontrini fiscali, se dotati di registratore di cassa.
- Gestione contabile complessa.
La tenuta della partita IVA richiederà:- Registrazione contabile dei documenti.
- Contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali.
- Riconciliazione fiscale delle entrate con implicazioni IVA/IRES.
Conseguenze della Riqualificazione
- Impatto Economico e Operativo
- Incremento dei costi gestionali:
Gli enti dovranno sostenere spese per software, registratori di cassa e consulenze contabili. - Nuovi oneri amministrativi:
Maggiore complessità nella gestione delle entrate e nella classificazione delle attività - Riorganizzazione Interna
- Incremento dei costi gestionali:
Formazione del personale per gestire i nuovi adempimenti.
In alcuni casi, necessità di affidare la contabilità a soggetti esterni
- Differenziazione delle Entrate
Gli enti devono distinguere chiaramente:- Corrispettivi specifici: Esenti IVA ma con obbligo di documentazione fiscale.
- Entrate liberali: Escluse dall’IVA e dall’IRES, senza obbligo di fatturazione.
- Entrate commerciali: Restano imponibili IVA/IRES.
In Conclusione
Il passaggio da esclusione a esenzione IVA implica una ridefinizione totale della gestione amministrativa degli enti associativi. Adattarsi rapidamente e con un piano strategico ben definito sarà cruciale per minimizzare gli impatti negativi e garantire la conformità alle nuove normative.
SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE PER IL TERZO SETTORE
29 Luglio 2024
Entra in vigore il 3 agosto la Legge 4 luglio 2024, n. 104, che apporta alcune semplificazioni per gli Enti non profit, modificando i corrispondenti articoli del Codice del Terzo Settore (CTS)
- Il nuovo art. 24 del CTS consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota; alle medesime condizioni, lo statuto può prevedere il voto per corrispondenza.
- Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale possono adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile (art. 13 CTS). I professionisti potranno essere delegati al deposito di tutti gli atti al RUNTS.
- Gli Enti del Terzo Settore sono esclusi dalla responsabilità solidale, normalmente gravante sugli eredi, per il pagamento complessivo delle imposte di successione e donazione. (art. 36 D. Lgs 346/1990)
- L’iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica. (art. 11 CTS)
- Sono rivisti (art. 30 e 31 CTS) come segue i limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle associazioni del Terzo Settore (tra partentesi il limite precedente):
-
organo di controllo organo di revisione
Attivo patrimoniale € 150.000 (110.000) € 1.500.000 (1.100.000)
Ricavi, rendite € 300.000 (220.000) € 3.000.000 (2.200.000)
numero dipendenti 7 (5) 20 (12)
- Per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, iscritti anche al Registro unico del terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi, devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. In tale evenienza, tali proventi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito a tali enti l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali (art. 6 CTS). Solo le ASD non iscritte al RUNTS potranno continuare ad applicare il regime forfettario della Legge 398/1991.
- Rapporti di lavoro dipendente nelle APS - Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% (rispetto al precedente 5%) del numero degli associati/volontari. (art. 36 CTS)
- Rendiconto per cassa – Viene elevato da 220.000 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli Enti del terzo settore senza personalità giuridica può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Inoltre, tutti gli Enti del terzo settore con proventi, comunque denominati, pari o inferiori a 60.000 euro, potranno redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, secondo uno schema di prossima emanazione ministeriale (art. 13, CTS).
- La rete associativa ha un anno di tempo per reintegrare gli associati al numero minimo di 100, pena la cancellazione dal Registro unico del terzo settore. (art. 41 CTS)
Scadenze 2024.3 Promemoria per gli ETS
22 Aprile 2024
ODV e APS sono tenute ad aggiornare entro il 30.6 il numero di associati. Gli ETS più strutturati sono chiamati a valutare l’adozione del mod.231. La legge di bilancio introduce norme di interpretazione autentica sull’esenzione dall’IMU e sul monitoraggio delle imprese sociali.
Comunicazioni obbligatorie al RUNTS x ODV e APS
Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono tenute ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Il DM n. 106 del 15.09.2020, fornisce le informazioni sulle tipologie di aggiornamento che devono essere effettuate, come di seguito esemplificate.
Associati - Deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per: numero di persone fisiche; numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’Ente che sta effettuando l’aggiornamento. Tali informazioni sono inerenti ai dettami del CTS che dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, che deve essere composta: per lOdv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv; per Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps..
Le altre informazioni – Le altre informazioni da aggiornare sono quelle relative: al numero dei Volontari iscritti nel registro dell’Ente e degli Enti aderenti; nonchè agli eventuali lavoratori, dipendenti e/o parasubordinati con posizione assicurativa, presso le Odv e le Aps.
ETS – Adozione del modello D.lgs 231/2001
Gli ENP ora ETS hanno subito una costante crescita numerica ed economica sino a rappresentare oltre il sette per cento del PIL nazionale, circostanza che ha comportato un intervento normativo organico, rappresentato dal Decreto legislativo 117/2017 (Codice Terzo Settore), in merito all’applicabilità agli Enti della norma in materia di responsabilità amministrativa degli enti giuridici (Dlgs 231/2001).
La caratteristica fondamentale da considerare ai fini della applicabilità della norma sembra essere l’esistenza di una organizzazione, cioè di un soggetto di diritto caratterizzato da un certo grado di complessità organizzativa che, in quanto tale, si distingue dai singoli soggetti che lo compongono.
Tutti gli enti destinatari della norma, al fine di contenere il rischio di commissioni di reati, sono tenuti quindi a valutare l’adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) ed a nominare il competente organo di vigilanza (ODV).
Esenzione IMU per immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali
La Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) introduce alcune norme di interpretazione autentica in relazione all’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti non commerciali ai sensi della L. 160/2019. In quanto norme di interpretazione autentica, hanno efficacia anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore.
Esenzione dall’IMU per gli Enti non commerciali
L’esenzione dall’IMU spetta se vi è la coesistenza di: a) un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come “ente non commerciale” ai sensi del TUIR; b) un requisito oggettivo, ossia l’utilizzo dell’immobile, da parte dell’ente non commerciale possessore, delle attività istituzionali assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto.
Esenzione per gli immobili concessi in comodato
La suddetta esenzione spetta anche per l’immobile che l’ente non commerciale proprietario (o titolare di un diritto reale di godimento) concede in comodato, purché: a) il comodatario sia un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente; b) l’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali individuate come sopra, secondo modalità non commerciali.
Esenzione in assenza temporanea delle attività istituzionali
L’esenzione dall’IMU spetta anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali da parte dell’ente non commerciale, purché al contempo: l’immobile risulti comunque strumentale allo svolgimento delle predette attività e il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
Monitoraggio di imprese sociali nell’ambito del Terzo settore
La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) dispone un’integrazione alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui al D. Lgs. n.112/2017. In particolare (art. 15 comma 4) si dispone che con decreto del MLPS siano definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e la relativa destinazione di tale attività ispettiva a cui sono sottoposte almeno una volta all’anno. La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2024, inoltre prevede che, le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, affinché le stesse somme siano riassegnate all’ispettorato Nazionale del lavoro ed agli altri enti eventualmente legittimati.
Scadenze 2024.2 degli ETS
16 Aprile 2024
L’agenda degli adempimenti fiscali e amministrativi degli enti del Terzo settore (Ets) per il 2024 è ricca di “scadenze” da annotare sulle proprie agende, per offrire un quadro generale delle principali scadenze di carattere straordinario di quest’anno.
Adeguamenti statutari di Asd e Ssd possibili fino al 30 giugno
Slitta al 30 giugno 2024 il termine per l’adeguamento statutario di associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che risultano iscritte nel Registro attività sportive dilettantistiche (Rasd). Il termine vale anche per le comunicazioni relative ad arbitri e direttori di gara. La riforma ha previsto l’obbligo di adeguarsi alle norme di settore alle quali fare riferimento (Dlgs 36 e 39 del 2021) entro il 31 dicembre 2023 ora 30 giugno 2024. Slitta anche al 30 giugno la possibilità per le Asd/Ssd iscritte di fruire dell’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento. Tra queste ultime, la principale novità riguarda l’oggetto sociale. Infatti gli Enti sportivi devono prevedere in statuto l’esercizio in via stabile e principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, potendo svolgere anche attività strumentali e secondarie secondo criteri e limiti da fissare con Decreto Ministeriale.
IRPEF: confermate senza limitazioni le detrazioni x liberalità verso ONLUS/ETS
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (primo modulo di riforma dell’irpef) dispone che la limitazione delle detrazioni con l’introduzione di una franchigia di 260 euro per i titolari di redditi di importo superiore al limite di euro 50mila sarà esclusa per le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, dei partiti politici e degli Enti del Terzo settore.
Regime forfettario transitorio facoltativo x ODV / APS
Attraverso risposte a diversi interpelli, è stato stabilito che le ODV e le APS con ricavi commerciali non superiori a euro 65.000= possono, a partire dal 1° gennaio 2024, applicare ai soli fini Iva il regime forfettario dei contribuenti minimi, previsto dalla L. 190/2014; tale facoltà e non obbligo si pone in alternativa al regime di cui alla L. 398/1991, al quale aderiscono la maggior parte degli enti minimi e che vi possono aderire sino alla piena operatività del regime fiscale previsto dal Codice Terzo Settore. Tutti gli Enti in regime forfettario sono comunque tenuti, a partire dal 1° gennaio 2024 alla fatturazione elettronica dei corrispettivi commerciali.
Regime Iva da escluso ad esente x ENP>ETS
Il Decreto milleproroghe (D.L.215/2023) dispone il differimento dal 1° luglio 2024 al 1°gennaio 2025 della temutissima modifica del regime di attrazione nel regime di esenzione di tutte le operazioni (che comporterebbe una forte limitazione della detrazione iva), ora nel regime di esclusione; esse sono costituite da tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Scadenze 2024.1 degli ETS
5 Aprile 2024
L’agenda degli adempimenti fiscali e amministrativi degli enti del Terzo settore (Ets) per il 2024 è ricca di “scadenze” da annotare sulle proprie agende, per offrire un quadro generale dei principali adempimenti di carattere ordinario di quest’anno.
Enti che utilizzano collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori
ENP / ETS con collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori sono tenuti a:
- Versamento delle ritenute, se dovute con pagamento a carico dell’ente preponente: scadenza fissata entro il 16 di ogni mese e riguarda i redditi di lavoro dipendente, autonomo, occasionali, pagati nel mese precedente. In agosto la scadenza slitta al giorno 20;
- Rilascio al “lavoratore” della Certificazione Unica (CU) comprovante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate e relativo invio telematico. Si ricorda che il termine per l’elaborazione e l’invio delle Cu al fisco per gli importi corrisposti nel precedente anno è scaduto il 18 marzo (già comunicato ai clienti studio) e che entro lo stesso termine doveva essere consegnata ai dipendenti, autonomi con partita Iva e autonomi occasionali senza partiva Iva;
- Presentazione della dichiarazione modello 770 contenente il riepilogo delle relative ritenute operate e della data di versamento delle stesse: il 31 ottobre è il termine per i sostituti d'imposta che hanno pagato ritenute dipendenti, lavoratori autonomi e occasionali nel corso dell’anno precedente;
- La dichiarazione IRAP, se soggetti: entro il 15 ottobre; Il versamento dell’IRAP, se dovuta: entro il 1 luglio (saldo anno pregresso e primo acconto anno in corso) ed entro il 2 dicembre (secondo acconto o unico acconto dell’Irap).
Enti con partita Iva
ENP / ETS che hanno attivato la partita Iva devono ricordare:
- Liquidazione trimestrale Iva, se dovuta: i soggetti ordinari e forfettari regime 398/91 devono liquidare entro il 16 maggio (primo trimestre), entro il 20 agosto (secondo trimestre), entro il 18 novembre (terzo trimestre) ed entro il 16 febbraio anno successivo (quarto trimestre);
- Tenuta dei registri Iva Clienti e Fornitori (facoltativi per regime 398/91); si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica per gli Enti associativi dotati di partita Iva in regime 398/91 è attiva dal 1° gennaio 2024 e che dal 1° gennaio 2025 si attiverà il passaggio dal regime da esclusione a esenzione per le attività verso corrispettivo anche agli associati;
- Elaborazione modello redditi ENC e modello IRAP l’invio telematico entro il 15 ottobre; Il versamento delle imposte, se dovute: entro il 1 luglio (saldo anno pregresso e primo acconto anno in corso) ed entro il 2 dicembre (secondo acconto o unico acconto).
Rendiconti e bilanci
Per la gestione del bilancio (o del rendiconto, a seconda dei casi) gli ETS / ENP sono tenuti a tenere i libri contabili Iva, il Libro giornalmastro ed il Libro inventari.
Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Consiglio direttivo (Consiglio di Amministrazione) deve predisporre i documenti entro 4 mesi (entro 6 mesi) dalla chiusura dell’anno sociale, salvo diversa disposizione statutaria.
Gli ETS devono depositare i rendiconti (anche delle eventuali raccolte pubbliche di fondi), bilanci, relazioni di bilancio nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2024, il 1° luglio).
Si rammenta che il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e che è necessario redigere i documenti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Variazione dei dati
ENP / ETS, ai fini della posizione fiscale, nel caso in cui deliberino variazioni sociali devono:
- Redigere il verbale ordinario o straordinario del Direttivo o dell’ Assemblea dove si evince la necessità di variare i dati dell’Ente;
- Comunicare telematicamente tramite intermediario le variazioni compilando modello AA5/6 (enti senza partita iva) o modello AA7/10 (enti con partita iva): l’inoltro deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale per i dati contenuti nel certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva. Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel RUNTS, gli ETS devono provvedere alla presentazione dell’istanza.
Erogazioni liberali
Gli ETS possono ricevere erogazioni liberali, al fine di sostenere la loro azione sociale. Per questo motivo le erogazioni liberali consentono di ottenere, in favore di chi le effettua, con modalità tracciata, detrazioni e deduzioni fiscali.
L’obbligo di comunicare le erogazioni telematicamente all’Agenzia delle entrate scatta solo per gli ETS che nel 2023 abbiano registrato entrate superiori a 220.000 euro e il termine ultimo è il 4 aprile (già comunicato ai clienti di studio). Per gli ENP la comunicazione è opzionale.
5 per mille
Gli ETS possono accedere al riparto del 5 per mille se all’interno della piattaforma del RUNTS, hanno flaggato la specifica voce e hanno indicato il proprio iban, direttamente in istanza. Le Onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data 22/11/2021, potranno essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2024.
Le scadenza previste per il 5x1000 degli Ets sono:
- 10 aprile 2024: termine per gli Ets per effettuare l’accreditamento all’elenco permanente oppure 30 settembre 2024 con versamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115);
- 20 aprile 2024: termine entro cui viene pubblicato l’elenco provvisorio degli enti iscritti;
- 30 aprile 2024: termine entro cui è possibile richiedere la correzione dei dati;
- 10 maggio 2024: termine ultimo per la pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo.
Modello Eas
Si tratta di un modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli ENP di tipo associativo che va inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate contiene le informazioni rilevanti ai fini fiscali. Il primo invio deve essere fatto entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ed entro il 2 aprile nel caso in cui nell’anno precedente siano avvenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Pubblicazione contributi pubblici
ENP / ETS che nel corso dell’esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l’ente aderisce, l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici (legge 124/2017). La scadenza è fissata al 30 giugno di ogni anno (per il 2024 è 1/7).
L’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici deve contenere espressa indicazione di:
- denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
- denominazione e codice fiscale dell’ente pubblico erogante;
- importo del contributo;
- data dell’incasso;
- causale del contributo.
SUPERBONUS E SCONTO IN FATTURA FINO AL 2025 PER ONLUS, ODV E APS
6 Novembre 2023
Tra i pochi “superstiti” destinatari delle agevolazioni per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e antisismica, rimangono ancora, fino al 31 dicembre 2025, ONLUS, ODV E APS (ora ETS) in possesso di determinati requisiti.
Il disegno di legge di bilancio 2024 non prevede modifiche alle norme che attualmente consentono ancora ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (nella veste attuale di ETS) di beneficiare del superbonus 110% con sconto in fattura purché, dalla data di avvio di lavori e per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’ente soddisfi i seguenti ulteriori requisiti soggettivi:
• svolga attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
• abbia un organo di amministrazione i cui componenti non percepiscano alcun compenso;
• possegga immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
In particolare, danno diritto al credito d’imposta del 110% gli interventi (c.d. “trainanti”) realizzati fino al 31 dicembre 2025:
- di isolamento termico dell’involucro dell’edificio (es. coibentazione con cappotto o coibentazione copertura) che interessino una porzione superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La realizzazione di un intervento trainante consente di estendere la detrazione del 110% anche ai seguenti altri interventi (interventi “trainati”):
- interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione di infissi, avvolgibili, schermature solari…);
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento (attestato dall’APE) di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Danno diritto alla detrazione del 110% anche gli interventi antisismici sugli edifici, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indipendentemente dalla classe di rischio sismico conseguita.
Lo studio annovera tra i suoi clienti società edili di elevata affidabilità ed in grado di gestire i flussi finanziari con il meccanismo dello sconto in fattura.
RIFORMA TERZO SETTORE – 7 STATUTI ASD E SSD
20 Ottobre 2023
Il decreto correttivo della Riforma dello Sport (D.lgs n. 120/2023) ha apportato numerose novità. Alcune di esse erano particolarmente attese dagli operatori e tra questi la concessione di un congruo termine al fine di adeguare gli statuti alle previsioni della riforma, alla quale si rimanda nel suo complesso (D.lgs. dal n.36 al n.40 anno 2021).
L’adeguamento degli statuti delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche ai contenuti della riforma dello sport rappresenta un adempimento essenziale al fine di conservare lo status di “associazione - società sportiva”.
Solo a seguito di tale adeguamento, da effettuarsi con delibera dell’assemblea straordinaria, sarà possibile continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore, alle quali si rimanda.
Il mancato adeguamento degli statuti alla riforma entro il 31 dicembre 2023 determinerà l’automatica cancellazione dal Registro delle attività sportive (RAS), su iniziativa del Registro stesso oppure in caso di accesso, ispezione e verifica, da parte della Guardia di Finanza o da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2021 prevede che nello statuto devono essere espressamente previsti: “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. L’organizzazione, la gestione e l’attività didattica devono quindi rappresentare elementi caratterizzanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Tali tipologie di prestazioni devono essere prevalenti rispetti ad altre attività non sportive che la “associazione-società” può comunque esercitare. La possibilità per le Associazioni e Società sportive di svolgere attività diverse è disciplinata dall’art. 9, comma 1, del D.lgs n.36/2021, che recita: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»
L’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere espressamente la possibilità di svolgere attività diverse e tali attività potranno essere esercitate entro criteri e limiti (quantitativi) che saranno stabiliti da apposito decreto. Lo statuto attuale potrebbe anche non contenere alcun riferimento a eventuali e ulteriori attività diverse da quelle sportive, che invece l’Associazione o Società sportiva decida di avviare (gestione bar o mensa o vendita abbigliamento e gadgets o ………). Si consideri ancora che a seguito di una dimenticanza lo statuto non venga modificato e non si preveda affatto la possibilità di esercitare attività diverse da quella istituzionale (sportiva). Tale circostanza potrà essere inibitoria per l’esercizio di tali attività se verificata da parte della Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.
Il decreto correttivo prevede anche un’ulteriore novità. Le modifiche degli statuti necessarie per adeguare gli stessi ai contenuti della riforma potranno essere effettuate senza assolvere ai fini della registrazione l’imposta di registro altrimenti dovuta nella misura di 200 euro.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 6 - IMPRESA SOCIALE
26 Settembre 2023
Il D.lgs 112/2017 stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (società ed enti) che esercitano un’attività di impresa di interesse generale in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.
Il pregresso regime riconosceva la possibilità di esercitare iniziative private di carattere imprenditoriale in settori di utilità sociale e con finalità di interesse generale attraverso enti non profit o società commerciali, queste ultime scoraggiate però sia dall’assenza di agevolazioni fiscali sull’attività sociale sia dal divieto di distribuzione degli utili. Peraltro, l’interesse sociale perseguito non presentava neppure per le ONLUS vantaggi specifici ulteriori rispetto alle agevolazioni tipiche del loro regime.
Sul piano civilistico il D.lgs 112/2017 (poi “Decreto”) stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano un’attività di impresa di interesse generale in via stabile e principale (ovvero con ricavi superiori al 70% di quelli totali), senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compresi gli enti religiosi, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.
Il Decreto ribadisce anche il principio per cui l’impresa sociale non possa distribuire ai propri soci, amministratori o dipendenti utili o avanzi di gestione derivanti dall’esercizio dell’impresa, che devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio; in casi particolari (art. 3, co. 2 e 3) utili e avanzi di gestione possono essere distribuiti se costituiscono “ristorni” ai soci per acquisti e prestazioni da costoro effettuati o possono essere destinati, ma in misura inferiore al 50%, o ad aumento gratuito del capitale sociale o a donazioni a favore di enti del Terzo settore.
Regime contabile e fiscale della “nuova impresa sociale”
Tutte le imprese sociali, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono produrre e depositare determinati documenti informativi, analoghi a quelli previsti per le imprese “tradizionali”. In sostanza, il fatto di svolgere attività imprenditoriale, fa sì che, anche quando le imprese sociali siano enti del Libro I del codice civile (associazioni-fondazioni-comitati), esse si uniformino agli obblighi previsti per le imprese del Libro V (snc-sas-srl-spa).
Queste previsioni riguardano quindi tutte le imprese sociali indifferentemente dalla forma giuridica originaria, tenendo però conto del fatto che le disposizioni individuate si applichino “in quanto compatibili” rispetto alla natura civilistica di ciascun ente; la norma infatti vuole uniformare le informazioni da raccogliere e depositare a garanzia della trasparenza, verso terzi, dell’impresa sociale.
I decreti applicativi su obblighi di pubblicità e trasparenza, così come sulla valutazione di impatto prevedono obblighi diversi a seconda dell’attività svolta e, soprattutto, della dimensione di impresa (fatturato, patrimonio, unità impiegate, ecc.).
Rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, un’impresa sociale, oltre ad adempiere agli obblighi tipici di una società di capitali (libro giornale, libro inventari, bilancio di esercizio con relazione degli amministratori, relazione del collegio sindacale / del revisore unico) è tenuta alla redazione, al deposito presso il registro delle imprese e alla pubblicazione sul proprio sito internet, del bilancio sociale, così come definito dalle specifiche linee guida ministeriali dettate per gli enti del Terzo settore.
Gli enti religiosi sono tenuti a quanto specificato limitatamente alle sole attività qualificate, dallo statuto o in un apposito regolamento, di imprenditorialità sociale e non alle altre attività relative alla loro specifica natura quali ad esempio le attività di culto.
La precedente disciplina dell’impresa sociale prevedeva solo l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ma non tutte le prescrizioni relative alla redazione del bilancio e al suo deposito in analogia a qualsiasi altra impresa. Era già prevista la redazione del bilancio sociale.
Gli utili o avanzi di gestione dell’impresa sociale destinati a patrimonio netto e reinvestiti nell’attività statutaria di interesse generale sono detassati. Le riserve possono essere utilizzate a copertura di perdite, con l’obbligo di loro ricostituzione prima di qualsiasi distribuzione (art. 18, co. 1).
Agevolazioni fiscali per chi investe nelle “nuove imprese sociali”
Il Decreto stabilisce che i contribuenti persone fisiche possono detrarre dalla IRPEF lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società (incluse le cooperative) o fondazioni e associazioni aventi la qualifica di impresa sociale, a condizione che detta qualifica sia acquisita successivamente all’entrata in vigore del Decreto e da non più di cinque anni. L’ammontare di investimento non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione in quelli successivi, ma non oltre il terzo. L’investimento massimo detraibile non può superare, per ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto, a pena di decadenza del beneficio, per almeno cinque anni.
Una misura pressoché identica è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa; essi possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile IRES pari al 30% della somma investita nel capitale dell’impresa sociale, in relazione ad un investimento massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d’imposta.
In ragione dell’assenza di scopi lucrativi, inoltre, le imprese sociali sono escluse dall’applicazione degli studi di settore (SS) e degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L’efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, tutt’ora non pervenuta.
Il regime transitorio
Il Decreto (art. 17) e quello introduttivo del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) prevedono apposite norme per agevolare l’adeguamento alla nuova normativa da parte dei soggetti, già costituiti, che intendono mantenere o acquisire la qualifica di impresa sociale.
Per le imprese sociali costituite ante riforma, il Decreto prevede la possibilità di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria a condizione che si provveda entro 18 mesi dall’entrata in vigore del suddetto Decreto (termine prorogato al 31/12/2023). Le relative modifiche sono esentate dall’imposta di registro qualora vengano eseguite da cooperative sociali o da altre imprese sociali costituite in forma non societaria, come le fondazioni ed associazioni. La previsione assume una particolare valenza per le ONLUS, le quali potranno scegliere se adeguarsi alle previsioni del CTS ovvero, soprattutto se svolgono attività istituzionali remunerate da corrispettivi superiori ai costi, riqualificarsi come imprese sociali, accedendo al regime fiscale di detassazione degli utili reinvesti.